Regolamento dei Postulatori

 

REGOLAMENTO DEI POSTULATORI

 

I N D I C E

 

 

I. NOZIONI GENERALI

 

II. FASE DIOCESANA DELLA CAUSA

1. Inchiesta sul martirio, sulle virtù eroiche, sull’offerta della vita e sul culto antico

2. Inchiesta sul miracolo

 

III. FASE ROMANA DELLA CAUSA

1. Nozioni Generali

2. Cause sul martirio, sulle virtù eroiche, sull’offerta della vita e sul culto antico

3. Procedura per il riconoscimento dell’eventuale miracolo

 

IV. BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE

1. Beatificazione

2. Canonizzazione

 

V. CONCESSIONE DEL TITOLO DI DOTTORE DELLA CHIESA UNIVERSALE

 

VI. RELIQUIE E RESTI MORTALI

 

 

Introduzione

 

    La Chiesa “per il grave ufficio ad essa affidato di insegnare, santificare e reggere il Popolo di Dio, da tempo immemorabile propone all’imitazione, venerazione e invocazione dei fedeli gli uomini e le donne che si sono distinti per il fulgore della carità e delle altre virtù evangeliche, e, svolte le debite indagini, nell’atto solenne di canonizzazione li dichiara Santi o Sante” (cfr. Introduzione della Costituzione Apostolica Divinus perfectionis Magister del 25 gennaio 1983). Infatti, “la santità è la vera luce della Chiesa: come tale, essa va messa sul candelabro perché possa illuminare e guidare il cammino verso Dio di tutto il popolo redento” (Papa Francesco, Discorso alla Congregazione delle Cause dei Santi, 12 dicembre 2019).

    I Postulatori, con la loro azione, contribuiscono a far risaltare gli esempi di quei battezzati che hanno vissuto e testimoniato il Vangelo. Per questo, essi, nel compiere la loro opera, devono essere “sempre più consapevoli che la loro funzione richiede un atteggiamento di servizio alla verità e di cooperazione con la Santa Sede. Essi non si lascino guidare da visioni materiali e da interessi economici, non ricerchino la loro affermazione personale e soprattutto fuggano tutto ciò che è in contraddizione con il significato del lavoro ecclesiale che svolgono. Non venga mai meno nei Postulatori la consapevolezza che le Cause di beatificazione e canonizzazione sono realtà di carattere spirituale; non solo processuale, spirituale. Pertanto vanno trattate con spiccata sensibilità evangelica e rigore morale” (Papa Francesco, Discorso alla Congregazione delle Cause dei Santi, 12 dicembre 2019).

    In questo Regolamento, i Postulatori trovano, in sintesi, la prassi e la peculiare legge pontificia sulle Cause dei Santi, che sono contenute nei seguenti documenti: Codice di Diritto Canonico; Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; Costituzione Apostolica Divinus perfectionis Magister; Normae servandae in Inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum; Lettera Apostolica, data motu proprio, Maiorem hac dilectionem. De Oblatione Vitae e Norme sull’amministrazione dei beni delle Cause di beatificazione e canonizzazione. Deve essere osservato, inoltre, quanto stabilito nel Regolamento della Consulta Medica e nelle Istruzioni Sanctorum Mater e Le Reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conservazione, nonché da qualsiasi altro documento normativo emesso dal Dicastero.

    Nel presente Regolamento con il termine di Vescovo Diocesano si intendono anche l’Eparca e tutti coloro ad esso equiparati dal diritto.

 

 

I. NOZIONI GENERALI

 

    1. Spetta al Vescovo competente a norma del art. n. 5 delle Normae servandae in Inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum, il compito di investigare sulla vita, sul martirio, sulle virtù eroiche o sull’offerta della vita, e sulla fama di martirio o di santità o di offerta della vita, nonché sulla fama di segni del Servo di Dio, sui presunti miracoli e sul culto reso da tempo immemorabile al Servo di Dio.

 

    2a. La Causa di beatificazione e canonizzazione di un Servo di Dio viene iniziata dal Vescovo, sia d’ufficio, sia su istanza del Postulatore, che, approvato per iscritto dall’autorità ecclesiastica competente, agisce su mandato dell’Attore.

    2b. L’Attore della Causa può essere una Diocesi, una Conferenza Episcopale, una Parrocchia, un Istituto di Vita Consacrata, una Società di Vita Apostolica, un’Associazione clericale e/o laicale, un singolo fedele  o più Co-Attori che operano in solidum.

 

    3a. L’Attore promuove la Causa di beatificazione e canonizzazione e ne assume la responsabilità morale e finanziaria.

    3b. Il Postulatore esercita l’ufficio di rappresentante giuridico dell’Attore della Causa presso il Dicastero e le autorità ecclesiastiche competenti.

    3c. Il Postulatore, inoltre, promuove e coordina l’attività utile per divulgare la conoscenza del Servo di Dio e ne fomenta l’intercessione.

 

    4. In virtù del suo ufficio, il Postulatore assume una particolare responsabilità, sia nei riguardi dell’Attore, sia nei riguardi del Vescovo e del Popolo di Dio.

 

    5a. Può svolgere l’ufficio di Postulatore ogni fedele cattolico di provata integrità, che abbia un’adeguata conoscenza della teologia, del diritto canonico e della storia, nonché della prassi del Dicastero.

    5b. Il Postulatore della fase romana della Causa e possibilmente anche per la fase diocesana deve essere in possesso del diploma della Scuola di Alta Formazione in Cause dei Santi.

 

    6a. Non possono essere nominati Postulatori delle Cause i Cardinali di Santa Romana Chiesa, i Vescovi e coloro che ricoprono, presso il Dicastero, incarichi come Officiali, Consultori Storici, Consultori Teologi e Periti Medici.

    6b. Il Postulatore è legittimamente nominato dall’Attore con un Mandato di Postulatore e ratificato per iscritto dalla competente autorità ecclesiastica, la quale nella fase diocesana è il Vescovo e nella fase romana il Dicastero.

    6c. Il Postulatore Generale è nominato, sia per la fase diocesana, sia per quella romana, con un Mandato di Postulatore Generale emesso dal Moderatore Supremo dell’Istituto con il consenso del suo Consiglio. Egli, quindi, rappresenta l’Istituto, davanti al Dicastero ed alle autorità ecclesiastiche locali per tutte le Cause dello stesso Istituto e degli Istituti ad esso aggregati a norma del diritto. La nomina deve essere ratificata dal Dicastero.

    6d. Il Postulatore ad casum è nominato per la fase diocesana o per quella romana della Causa con un Mandato di Postulatore, emesso dall’Attore della Causa.

    6e. Se un presbitero o un religioso viene nominato Postulatore di una Causa, che non è promossa dalla Diocesi nella quale è incardinato o dall’ Istituto di Vita Consacrata al quale appartiene, deve ottenere il consenso scritto rispettivamente del Vescovo o del Superiore competente; se laico, deve esibire il nulla osta rilasciato dal proprio Vescovo.

    6f. Dopo la ratifica della nomina da parte del Vescovo competente o del Dicastero, il Postulatore presta giuramento, davanti all’autorità ecclesiastica competente, di adempiere fedelmente l’incarico e di mantenere il segreto d’ufficio, ottemperando anche alle leggi civili riguardanti la privacy delle persone coinvolte nella Causa, soprattutto se minorenni.

 

    7. In qualsiasi momento, il Postulatore può rinunciare al suo ufficio dando comunicazione scritta all’Attore, o l’Attore può dimetterlo, con una notifica scritta, inviata anche all’autorità ecclesiastica competente.

 

    8a. Al termine dell’Ultima Sessione dell’Inchiesta sul martirio, sulle virtù eroiche, sull’offerta della vita e sul culto antico, il Postulatore ad casum decade dal proprio ufficio.

    8b. Il Postulatore decade dal suo ufficio per tutte le Cause al compimento dell’ottantesimo anno di età.

 

    9. In considerazione dell’impegno richiesto per ogni Causa di beatificazione e canonizzazione, ad un Postulatore ad casum non possono essere affidate nella fase romana più di trenta Cause attive.  

 

    10a. Contestualmente alla nomina, l’Attore della Causa, conferisca al Postulatore un incarico professionale con esplicitazione delle prestazioni da svolgersi per le fasi inerenti alla nomina, ai compensi e a quant’altro è previsto dalla normativa territoriale civile vigente.

    10b. Tale incarico deve svolgersi sotto la vigilanza della competente autorità ecclesiastica e può essere rinnovato.

    10c. Una copia dell’incarico conferito è inviata al Dicastero e al Vescovo competente.

 

 

    11a. Il Postulatore ha diritto a un equo compenso, proporzionato al lavoro effettivamente svolto, concordato per iscritto con l’Attore della Causa ed erogato dall’Amministratore del fondo dei beni della stessa, sotto la vigilanza della competente autorità ecclesiastica secondo le Norme sull’amministrazione dei beni delle Cause di beatificazione e canonizzazione.

    11b. Il Postulatore non deve esigere né ricevere uno stipendio legato alla sua nomina per ogni singola Causa.

    11c. Il Postulatore Generale deve attenersi anche alle norme amministrative stabilite dall’Istituto che gli ha conferito l’incarico.

    11d. Il Postulatore può svolgere il suo incarico anche a titolo gratuito.

 

    12a. In conformità alle norme sull’amministrazione dei beni, il Postulatore non può svolgere l’incarico di Amministratore del fondo dei beni della Causa; il Postulatore Generale, invece, può assumere tale incarico soltanto per le Cause del proprio Istituto e degli Istituti ad esso aggregati a norma del diritto.

    12b. Qualora si rendesse necessario l’intervento del Vescovo o del Dicastero in questioni amministrativo-finanziarie riguardanti il Postulatore della Causa, egli è tenuto a prestare la sua piena collaborazione, fornendo ogni informazione e relativa documentazione in suo possesso.

 

    13a. Nei rispettivi momenti indicati dal Dicastero, il Postulatore avvisa l’Amministratore del fondo dei beni della Causa affinché versi  il contributo previsto, verificandone l’avvenuto versamento.

    13b. Nella fase romana il Dicastero tratta ordinariamente con il Postulatore.

    13c. Il Postulatore non deve avere alcun contatto con chiunque sia stato incaricato dal Dicastero per il giudizio delle Cause a lui affidate.

 

    14a. Nelle Diocesi, il Postulatore può farsi sostituire o aiutare da uno o più Vice-Postulatori che vengono da lui nominati con un Mandato di Vice-Postulatore, con l’approvazione scritta dell’Attore della Causa.

    14b. Il Vice-Postulatore deve avere le stesse qualità morali e professionali e la stessa preparazione del Postulatore, nonché prestare giuramento davanti al Postulatore di adempiere fedelmente il suo incarico e di mantenere il segreto d’ufficio.

 

    15a. Il Postulatore e il Vice-Postulatore non sono dipendenti della Santa Sede, degli Enti Centrali della Santa Sede o degli Enti gestiti direttamente dalla Santa Sede.

    15b. Il Postulatore e il Vice-Postulatore non possono fruire del regime fiscale dell’art. 17 del Trattato Lateranense.

 

    16. Quanto stabilito in questo Regolamento circa l’attività ed i compiti del Postulatore va applicato anche al Vice-Postulatore, il quale deve sempre agire secondo le direttive del Postulatore.

 

    17. In caso di inadempienze, di negligenze o di abusi di ufficio da parte di un Postulatore nella fase romana, il Dicastero può intervenire disciplinarmente a norma del diritto e, dopo aver svolto le debite indagini, anche revocare la ratifica della sua nomina.

 

 

II. FASE DIOCESANA DELLA CAUSA

Inchiesta sul martirio, sulle virtù eroiche, sull’offerta della vita e sul culto antico

 

    18. Durante la fase diocesana della Causa, è opportuno che il Postulatore o il Vice-Postulatore abbia dimora nella Diocesi.

 

    19a. Il primo compito del Postulatore è raccogliere informazioni sulla vita del Servo di Dio, sulla fama di martirio, di santità, di offerta della vita, di culto antico e di segni, nonché sull’importanza ecclesiale della Causa, al fine di riferirne al Vescovo.

    19b. Il Postulatore può effettuare tali ricerche, anche raccogliendo dichiarazioni sottoscritte, da presentare al Vescovo, affinché verifichi l’esistenza di un’autentica fama per iniziare la Causa.

 

    20a. A nome dell’Attore, il Postulatore presenta al Vescovo competente il Libello di domanda, chiedendo l’inizio della Causa.

    20b. Qualora la Causa venga iniziata dopo 30 anni dalla morte del Servo di Dio, il Postulatore espone dettagliatamente nel Libello le motivazioni del ritardo, evidenziando la mancanza di frode o dolo.

    20c. Il Postulatore deve allegare al Libello di domanda: (1) una biografia di un certo valore storico sul Servo di Dio, oppure una dettagliata relazione sulla vita, sul martirio, sulle virtù eroiche, sull’offerta della vita o sul culto antico, nonché sulla fama di martirio o di virtù eroiche o di offerta della vita e sulla fama di segni del Servo di Dio; (2) tutti gli scritti del Servo di Dio, pubblicati da lui o da altri in vita e dopo la morte; in assenza di scritti pubblicati, il Postulatore dichiara nel Libello di domanda la loro inesistenza; (3) nelle Cause recenti, l’elenco di testi oculari, scelti fra i vari stati di vita (vescovi, sacerdoti, consacrati e laici), i quali abbiano avuto familiarità e rapporto con il Servo di Dio, possibilmente in tutte le fasi della sua vita; (4) nelle Cause antiche, l’elenco di una decina di testi qualificati a deporre sulla fama ancora presente o sul culto reso al Servo di Dio in tempi più recenti; (5) qualora si tratti di una Causa per la quale il Decreto di Conferma di Culto è stato già pubblicato dalla Sede Apostolica, una copia del Decreto stesso.

    20d. Nel corso dell’Inchiesta il Postulatore può presentare altri testi da interrogarsi durante l’istruzione dell’Inchiesta o anche rinunciare all’esame di testi presentati, dandone adeguata motivazione.

 

    21. Il Postulatore ha il dovere morale e giuridico di riferire alla competente autorità ecclesiastica tutto ciò che può essere contrario o meno favorevole alla Causa.

 

    22a. Se emerge contro la Causa qualche ostacolo di una certa rilevanza, il Postulatore deve esserne informato dalla competente autorità ecclesiastica affinché, se possibile, lo rimuova.

    22b. Se il Vescovo decide di non dare inizio o di sospendere la Causa, deve comunicarlo al Postulatore.

 

    23a. Il Postulatore può offrire al Promotore di Giustizia dell’Inchiesta informazioni utili per la preparazione degli Interrogatori.

    23b. Nella ricerca degli scritti inediti e dei documenti che riguardano la Causa, il Postulatore può aiutare i periti in materia storica e archivistica, i quali però hanno la responsabilità della loro raccolta e valutazione.

 

    24a. Il Postulatore non può essere ammesso a testimoniare nell’Inchiesta durante il suo incarico né può assistere all’escussione dei testi, pena la nullità delle Sessioni.

    24b. Qualora il Postulatore venisse a conoscenza di un abuso o di un’inadempienza della normativa o di negligenza da parte di un Officiale dell’Inchiesta, deve informarne il Vescovo affinché questi, svolte le debite indagini, possa prendere i provvedimenti ritenuti necessari.

 

    25a. Dopo la pubblicazione degli atti dell’Inchiesta, decretata dal Delegato Episcopale, al Postulatore deve essere concessa la facoltà e il tempo utile per esaminare tutti gli atti; egli può richiedere ulteriori indagini con nuovi documenti e testimoni.

    25b. Se il Postulatore ritiene che le prove raccolte nell’Inchiesta siano sufficienti, consegna al Delegato Episcopale una dichiarazione scritta in tal senso prima della celebrazione delle Sessioni per la Collatio et Auscultatio degli atti dell’Inchiesta.

 

    26. Il Postulatore deve essere presente sia alla Prima Sessione dell’Inchiesta, per prestare giuramento di adempiere fedelmente il suo incarico e di mantenere il segreto d’ufficio, sia all’Ultima Sessione, per prestare giuramento di aver adempiuto fedelmente l’incarico.

 

    27. Il Postulatore può ricoprire l’ufficio di Portitore degli atti dell’Inchiesta, purché sia stato incaricato con apposito decreto dell’autorità ecclesiastica competente; egli presta giuramento di adempiere fedelmente l’incarico solitamente durante l’Ultima Sessione dell’Inchiesta.

 

 

Inchiesta sul miracolo

 

    28. Le norme riguardanti il Postulatore per l’Inchiesta sul martirio, sulle virtù eroiche, sull’offerta della vita e sul culto antico sono applicate anche alla fase diocesana dell’Inchiesta sul miracolo.

 

    29. Nell’Inchiesta sul miracolo il Postulatore deve raccogliere tutte le prove documentali e strumentali, nel rispetto delle leggi civili locali riguardanti la privacy delle persone coinvolte, soprattutto se minorenni.

 

    30a. Il Postulatore presenta il Libello di domanda al Vescovo del territorio, dove è avvenuto il presunto miracolo.

    30b. Il Postulatore deve allegare al Libello di domanda: (1) una dettagliata relazione cronologica del caso; (2) tutte le prove documentali e strumentali coeve al caso; (3) l’elenco dei testi oculari e di altri che possono testimoniare su quanto è accaduto, in modo particolare dei medici curanti, del personale medico-sanitario nel caso di guarigioni, o eventuali figure tecniche per gli altri casi, nonché di quanti hanno invocato il Beato o il Servo di Dio.

 

 

III. FASE ROMANA DELLA CAUSA

Nozioni Generali

 

    31a. Durante la fase romana della Causa il Postulatore deve avere stabile dimora a Roma.

    31b. Il Postulatore può richiedere, in casi particolari, la dispensa al Dicastero, che ne valuterà le motivazioni.

 

    32. Dopo la ratifica della nomina, il Postulatore svolge il suo ufficio, collaborando con il Dicastero secondo la procedura.

 

    33. Il Postulatore segue l’iter della Causa presso il Dicastero. Pertanto, deve indirizzare al Prefetto tutte le istanze, ossia le domande scritte circa il prosieguo della Causa.

 

Cause sul martirio, sulle virtù eroiche, sull’offerta della vita e sul culto antico

 

    34a. Dopo che gli atti dell’Inchiesta sono stati consegnati al Dicastero, il Postulatore ad casum inoltra al Prefetto del Dicastero l’istanza con la quale chiede la ratifica della propria nomina, allegando il Mandato di Postulatore emesso dall’Attore della Causa, secondo il modello approvato dal Dicastero.

    34b. Alla prima nomina, il Postulatore presenta, insieme all’istanza e al Mandato di Postulatore, il proprio curriculum vitae, fotocopie dei titoli accademici conseguiti, il diploma della Scuola di Alta Formazione in Cause dei Santi e l’eventuale elenco delle sue pubblicazioni. Una copia dell’incarico professionale conferito dall’Attore, di cui al n. 10a e, se il caso, del documento di cui al n. 6e, dovrà essere rimesso alla presentazione di ogni mandato postulatorio.

    34c. Per quanto riguarda la ratifica della nomina di un Postulatore Generale da parte del Dicastero, si presenta, insieme all’istanza, il Mandato di Postulatore Generale, emesso dal Moderatore Supremo dell’Istituto con il consenso del suo Consiglio, secondo il modello approvato dal Dicastero, il proprio curriculum vitae, fotocopie dei titoli accademici conseguiti e del diploma della Scuola di Alta Formazione in Cause dei Santi, l’eventuale elenco delle sue pubblicazioni.

    34d. La ratifica della nomina di Postulatore è condizionata anche dalla regolarità di tutti gli adempimenti richiesti riguardanti altre sue Cause.

 

    35. Successivamente il Postulatore inoltra al Prefetto l'istanza di apertura degli atti dell’Inchiesta indicando: (1) il nome del Servo di Dio con il numero di Protocollo della Causa; (2) la Diocesi dove l'Inchiesta è stata istruita; (3) l'oggetto dell’Inchiesta (martirio, virtù eroiche, offerta della vita o culto antico).  

 

    36a. Ritirato il rescritto di apertura degli atti dell’Inchiesta, il Postulatore lo esibisce all’apposito ufficio per concordarne la data di apertura.

    36b. Il Postulatore prende parte all'apertura degli atti, cui possono essere presenti anche altre persone interessate.

 

    37a. Rilegati gli atti dell’Inchiesta, il Postulatore inoltra al Prefetto l’istanza, per chiedere lo studio della validità giuridica.

    37b. Qualora risultassero inadempienze nell’Inchiesta, il Postulatore devrà provvedere in merito su indicazione del Dicastero.

 

    38a. Il Postulatore, ritirato il decreto di validità, inoltra al Prefetto l'istanza per la nomina del Relatore, sotto la cui guida provvederà alla stesura rispettivamente della Positio super Martyrio, super Virtutibus, super Oblatione Vitae o super Cultu ab immemorabili tempore praestito.

    38b. All’istanza allega: (1) una fotocopia del decreto di validità giuridica; (2) un profilo biografico del Servo di Dio, con una breve relazione sull’importanza ecclesiale della Causa e su eventuali difficoltà della stessa; (3) il nome dell’eventuale Collaboratore Esterno ed il suo curriculum vitae con i gradi accademici conseguiti, l’attività scientifica svolta e le relative pubblicazioni, nonché un attestato sulla sua disponibilità a lavorare sotto la guida del Relatore; (4) copia dell’accordo scritto, approvato dall’Attore, tra il Postulatore e il Collaboratore Esterno per il lavoro da svolgere, tenendo presente il tariffario indicativo del Dicastero per quanto riguarda gli aspetti economici; (5) il preventivo di massima per la stampa della Positio.

 

    39a. Il Postulatore, dopo aver ritirato dal Dicastero la nomina del Relatore, insieme all’eventuale Collaboratore Esterno prende contatto con il Relatore in vista della preparazione della Positio

    39b. Il Collaboratore Esterno prima di svolgere il suo ufficio presta giuramento davanti a l Segretario del Dicastero. 

    39c. Durante la stesura della Positio, è sommamente opportuno che il Collaboratore Esterno risieda a Roma per seguire le indicazioni del Relatore ed agevolare la stesura della Positio stessa.  

 

    40a. Quando la bozza della Positio è stata approvata dal Relatore e il Relatore Generale ha apposto il si stampi il Postulatore procede alla stampa.

    40b. La Positio deve essere stampata presso una tipografia approvata dal Dicastero.

 

    41a. Qualora si tratti della Positio di una Causa antica o di una Causa recente che, a giudizio del Relatore Generale, con l’approvazione del Congresso, deve essere sottoposta all’esame dei Consultori Storici del Dicastero, il Postulatore, consegna al Capo Ufficio una copia di essa, rilegata in brossura grigia, ritirando la ricevuta.

    41b. Il Postulatore consegna copia della Positio al Relatore Generale, al Relatore della Causa e all'Archivio, insieme a una fotocopia della ricevuta dell’avvenuta consegna.

 

    42. Su richiesta del Relatore Generale, il Postulatore consegna otto copie della Positio per la Consulta Storica.

 

    43a. Quando l’esame della Positio di una Causa ha avuto esito positivo da parte della Seduta dei Consultori Storici, il Postulatore consegna al Capo Ufficio la Positio, rilegata in rosso e contenente la Relatio et Vota della medesima Seduta.

    43b. Qualora dalla Seduta dei Consultori Storici emergano delle difficoltà, il Postulatore deve presentare, per iscritto, le opportune puntualizzazioni, che saranno allegate ai voti degli stessi Consultori e rilegate nella Positio.

    43c. Se la Consulta Storica si conclude con esito negativo, il Relatore Generale informa il Postulatore sulla procedura da attuare secondo quanto stabilito dal Congresso Ordinario del Dicastero.

 

    44. Il Postulatore consegna una copia della Relatio et Vota della Consulta Storica al Promotore della Fede e una copia all’Archivio del Dicastero.

 

    45a. Qualora si tratti di una Causa recente, il Postulatore consegna al Capo Ufficio la Positio, rilegata in rosso, e ritira la ricevuta dell’avvenuta consegna.

    45b. Il Postulatore consegna copia della Positio, rilegata in rosso, al Relatore Generale e al Relatore che ne ha seguito la preparazione; inoltre, consegna altre quattro copie all'Archivio del Dicastero, insieme ad una fotocopia della ricevuta dell’avvenuta consegna.

 

    46. Su richiesta dell’ufficio del Promotore della Fede, il Postulatore consegna undici copie della Positio per il Congresso Peculiare dei Consultori Teologi.

 

    47a. Qualora dall’esame della Positio emergano difficoltà di particolare rilevanza, su richiesta del Promotore della Fede, il Postulatore può presentare, per iscritto, le opportune puntualizzazioni, che saranno inviate ai Consultori Teologi prima del Congresso Peculiare degli stessi Consultori.

    47b. Qualora dal Congresso Peculiare dei Consultori Teologi emergessero delle difficoltà, il Postulatore dovrà presentare, per iscritto, le opportune puntualizzazioni, che saranno allegate ai voti degli stessi Consultori.

    47c. Se il Congresso Peculiare dei Consultori Teologi si conclude con esito negativo, il Promotore della Fede informa il Postulatore sulla procedura da attuare secondo quanto stabilito dal Congresso Ordinario del Dicastero.

 

    48a. Il Postulatore consegna una copia della Relatio et Vota del Congresso Peculiare dei Consultori Teologi al Segretario, al Promotore della Fede e agli Officiali che seguono la Causa.

    48b. Il Postulatore consegna all’Archivio del Dicastero tre copie della medesima Relatio et Vota.

 

    49. Il Postulatore ritira dal Dicastero copia del decreto di nomina del Ponente della Causa.

 

    50. Su richiesta del Dicastero, in vista della Sessione Ordinaria, il Postulatore consegna il numero necessario di copie della Positio e della Relatio et Vota del Congresso Peculiare dei Consultori Teologi.

 

    51a. Dopo l’autorizzazione del Santo Padre alla promulgazione del decreto sul martirio, sull'eroicità delle virtù, sull’offerta della vita oppure sul culto antico, il Postulatore, su richiesta del Dicastero, può collaborare alla redazione del progetto del testo del rispettivo decreto.

    51b. Dopo la promulgazione del decreto, il Postulatore è tenuto a ritirare dal Dicastero tutte le copie della Positio in eccesso e tutti gli esemplari dei decreti.

 

    52a. Gli atti dell’Inchiesta e la Positio sul martirio, sulle virtù eroiche, sull’offerta della vita e sul culto antico rimangono sub secreto fino a cinquanta anni dal termine della stessa Inchiesta. Eventuali consultazioni da parte di estranei devono essere autorizzate per iscritto dal Dicastero.

    52b. Per il periodo successivo ai cinquanta anni, la documentazione di cui al n. 52a resta riservata. Eventuali consultazioni possono essere consentite da chi ne ha la custodia, tenendo presenti le leggi vigenti sulla privacy.

 

Procedura per il riconoscimento dell’eventuale miracolo

 

    53a. Il Postulatore inoltra al Prefetto l'istanza per chiedere l'apertura degli atti dell’Inchiesta.

    53b. Nell'istanza il Postulatore: (1) indica il nome del Beato o del Servo di Dio e il numero di Protocollo della Causa; (2) specifica la DiocesiR dove l'Inchiesta è stata istruita e il nome e cognome del sanato, con il suo status vitae.

 

    54a. Dopo aver ritirato dal Dicastero il rescritto di apertura degli atti dell’Inchiesta, il Postulatore lo esibisce all’apposito ufficio per concordarne la data dell’apertura.

    54b. Il Postulatore partecipa all'apertura degli atti, cui possono essere presenti anche altre persone interessate.

 

    55a. Rilegati gli atti dell’Inchiesta, il Postulatore inoltra al Prefetto l'istanza, per chiedere lo studio della validità giuridica.

    55b. Qualora emergessero inadempienze nell’Inchiesta, il Postulatore dovrà provvedere in merito su indicazione del Dicastero.

 

    56a. Il Postulatore, ritirato il decreto di validità giuridica, prepara, in conformità alle direttive del Dicastero, il Summarium e la Fattispecie Cronologica, del caso per l’esame dei periti d’ufficio.

    56b. Prima della stampa definitiva del Summarium, il Postulatore deve ottenere il Visum del Sotto-Segretario ed il Revisa, dopo aver apportato le eventuali modifiche alla bozza del Summarium ed aver ottenuto l’approvazione della Fattispecie Cronologica.

    56c. Il Postulatore consegna al Sotto-Segretario cinque copie del Summarium, stampate con processo tipografico.

 

    57a. Qualora almeno una delle due perizie d’ufficio sia affermativa, il Postulatore può chiedere l’esame collegiale del caso da parte della Consulta Medica.

    57b. Qualora le due perizie d’ufficio siano negative, il Postulatore può chiedere il voto di un terzo perito d’ufficio.

 

    58a. Il Postulatore consegna al Sotto-Segretario dodici copie del Summarium, stampate con processo tipografico, con i giudizi dei periti d’ufficio.

    58b. Il Postulatore consegna due copie del Summarium all’Archivio del Dicastero.

 

    59a. Dopo l'esito positivo della Consulta Medica, su indicazione del Sotto-Segretario, il Postulatore completa con l’Informatio la Positio super Miro.

    59b. Se l’esito della Consulta Medica è negativo o sospensivo, il Postulatore può apportare nuovi argomenti e chiedere il riesame del caso non più di due volte.

 

    60. Prima della stampa definitiva della Positio, il Postulatore deve ottenere l’approvazione del Sotto-Segretario.

 

    61. Stampata la Positio, il Postulatore ne consegna copia rilegata in rosso al Capo Ufficio, il quale rilascia la ricevuta dell’avvenuta consegna.

 

    62. Il Postulatore consegna una copia della Positio al Sotto-Segretario e al Promotore della Fede; inoltre, consegna tre copie all'Archivio del Dicastero, insieme a una fotocopia della ricevuta del Capo Ufficio dell’avvenuta consegna.

 

    63. Su richiesta dell’ufficio del Promotore della Fede, il Postulatore consegna nove copie della Positio super Miro.

 

    64a. Qualora dall’esame della Positio super Miro emergessero difficoltà di particolare rilevanza, su richiesta del Promotore della Fede, il Postulatore può presentare, per iscritto, le opportune puntualizzazioni, che saranno inviate ai Consultori Teologi prima del Congresso Peculiare degli stessi Consultori.

    64b. Qualora dal Congresso Peculiare dei Consultori Teologi emergessero difficoltà, il Postulatore, deve presentare, per iscritto, le opportune puntualizzazioni, che saranno allegate ai voti degli stessi Consultori.

    64c. Se il Congresso Peculiare dei Consultori Teologi si conclude con esito negativo, il Promotore della Fede informa il Postulatore sulla procedura stabilita dal Congresso Ordinario del Dicastero.

 

    65a. Il Postulatore consegna copia della Relatio et Vota del Congresso Peculiare dei Consultori Teologi al Segretario, al Promotore della Fede e agli Officiali che seguono la Causa.

    65b. Il Postulatore consegna all’Archivio del Dicastero tre copie della Relatio et Vota del Congresso Peculiare dei Consultori Teologi.

 

    66. Il Postulatore ritira dal Dicastero copia del decreto di nomina del Ponente della Causa, a meno che non sia stato già nominato.

 

    67. In vista della Sessione Ordinaria dei Cardinali e Vescovi, su richiesta del Dicastero, il Postulatore consegna le copie necessarie della Positio super Miro e della Relatio et Vota del Congresso Peculiare dei Consultori Teologi.

 

    68a. Dopo l’autorizzazione del Santo Padre alla promulgazione del decreto sul miracolo, il Postulatore, su richiesta del Dicastero, può collaborare alla redazione del progetto del testo del decreto.

    68b. Dopo la promulgazione del decreto, il Postulatore deve ritirare dal Dicastero tutte le copie della Positio in eccesso e tutti gli esemplari dei decreti.

 

    69. Gli atti dell’Inchiesta sul miracolo, il Summarium e la successiva Positio rimangono sub secreto fino a cinquanta anni dal termine della stessa Inchiesta. Eventuali consultazioni da parte di estranei devono essere autorizzate per iscritto dal Dicastero.

 

 

IV. BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE

Beatificazione

 

    70. Il Postulatore, mediante richiesta scritta, contatta dapprima il Prefetto del Dicastero e, poi, la Segreteria di Stato per concordare il luogo e la data della beatificazione.

 

    71. Il Postulatore presenta alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti il progetto del testo della Colletta della Messa in onore del futuro Beato, la Seconda Lettura dell’Ufficio delle Letture della Liturgia delle Ore e la data della memoria liturgica.

 

    72a. Su richiesta del Dicastero, il Postulatore collabora alla redazione del progetto della Lettera Apostolica per il rito di beatificazione.

    72b. Il Postulatore collabora con l’Ufficio Liturgico della Diocesi per preparare la celebrazione della beatificazione.

    72c. Il Postulatore sottopone all’approvazione del Dicastero il libretto della celebrazione della beatificazione e il testo del breve profilo biografico del prossimo Beato che, poi, sarà letto durante la cerimonia.

 

    73. Il Postulatore può collaborare alla stesura del progetto del Breve Apostolico di Beatificazione, che, una volta emanato, è tenuto a ritirare.  

 

Canonizzazione

 

    74. Il Postulatore verifica se il miracolo presentato in vista della canonizzazione del Beato sia avvenuto dopo il rito della beatificazione.

 

    75a. Qualora il miracolo sia avvenuto dopo la promulgazione del decreto sul miracolo richiesto per la beatificazione oppure dopo la promulgazione del decreto sul martirio e prima del rito della beatificazione, il Postulatore può inoltrare istanza al Prefetto, chiedendo la dispensa pontificia ad cautelam dal tempo del miracolo richiesto per la canonizzazione.

    75b. Prima di presentare il Libello di domanda al Vescovo, chiedendo l’istruzione dell’Inchiesta sul miracolo, il Postulatore ritira dal Dicastero il decreto della dispensa dal tempo richiesto per il miracolo.

 

    76. Dopo la promulgazione del decreto sul miracolo, attribuito all’intercessione del Beato, il Postulatore, su indicazione del Segretario del Dicastero, prepara il Compendio per la celebrazione del Concistoro per la canonizzazione.

 

    77. Su richiesta dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, il Postulatore collabora alla preparazione della celebrazione della canonizzazione.

 

    78. Il Postulatore può collaborare alla preparazione della Lettera Decretale di canonizzazione, il cui documento originale il Postulatore ritirerà dalla Segreteria di Stato.

 

    79a. Celebrata la canonizzazione, il Postulatore invita l’Amministratore del fondo dei beni della Causa a presentare al Dicastero il rendiconto dell’amministrazione complessiva dello fondo stesso.

    79b. Il Postulatore provvede che l’Amministratore del fondo dei beni della Causa attui le disposizioni del Dicastero per l’estinzione del fondo.

 

    80. Assolti gli adempimenti amministrativi, la Causa si estingue e il Postulatore, il Vice-Postulatore e l’Amministratore del fondo dei beni della Causa decadono dall’ufficio, a meno che non si tratti del Postulatore Generale di un Istituto al quale appartiene il Santo.

 

 

V. CONCESSIONE DEL TITOLO DI DOTTORE DELLA CHIESA UNIVERSALE

 

    81. Dopo essere stato nominato dall’Attore e ratificato dal Dicastero, il Postulatore prende contatto con il Relatore designato, per comporre la relativa “Positio super Ecclesiae Doctoratu”. Una volta conclusa essa sarà sottoposta all’esame dei Consultori Teologi ed alla Sessione Plenaria dei Cardinali e Vescovi membri della Congregazione.

 

 

VI. RELIQUIE E RESTI MORTALI

 

    82. Il Postulatore deve vigilare affinché nessun atto di culto pubblico venga reso al Servo di Dio e ai suoi resti mortali.

 

    83. Per quanto riguarda la ricognizione canonica e ogni eventuale operazione su reliquie e su resti mortali, il Postulatore osserva quanto stabilito dall’istruzione Le Reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conservazione.

 

    84. Il Postulatore ha diritto di assistere alla ricognizione canonica e alle eventuali operazioni sulle reliquie e sui resti mortali.

 

    85a. Il Postulatore riceve dal Vescovo o dal Delegato Episcopale i frammenti, prelevati nel contesto di una legittima ricognizione canonica, per la confezione delle reliquie.

    85b. Il Vescovo, sentito il parere del Postulatore, decide le modalità per la custodia dei frammenti prelevati, i quali devono essere conservati in un luogo sicuro e chiuso a chiave.

 

    86a. Il Postulatore redige e firma il certificato di autenticità delle reliquie.

    86b. In assenza della Postulazione, il Vescovo, o un suo Delegato, redige e firma il certificato di autenticità delle reliquie.

 

 

    Il Santo Padre Francesco, nell’Udienza del 30 agosto 2021, ha autorizzato il Cardinale Prefetto a firmare e promulgare il presente Regolamento, che entrerà in vigore a decorrere dall’11 ottobre 2021.

 

    Dal Vaticano, 11 ottobre 2021.

 

 

 

Marcello Card. Semeraro

Prefetto

 

                                                                    + Fabio Fabene

                                                                    Arciv. tit. di Montefiascone

                                                                        Segretario