VADEMECUM AD USO DEI FEDELI E DEI CHIERICI CATTOLICI - Danilo Quinto - 13 maggio 2020

Pubblico un importante documento, scritto dal Prof. Comm. Gian Pietro Caliari, intitolato “Ad uso dei fedeli e dei chierici cattolici”, in vista della “riapertura”, a partire dal 18 maggio, della possibilità della celebrazione della Santa Messa con la partecipazione dei fedeli, in base all’accordo siglato tra il Governo e la Cei.

AD USO DEI FEDELI E DEI CHIERICI CATTOLICI

A cura del Prof. Comm. Gian Pietro Caliari, Ph. D.


Premesso che nell’Ordinamento Repubblicano ex art. 7 della Costituzione e ex art. 1 dell’Accordo di Villa Madama del 1984, si legge che Stato e Chiesa “sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”;

Premesso, dunque, che il Protocollo firmato il 7 maggio a Palazzo Chigi non ha prodotto né può produrre alcuna efficacia né nell’ordinamento della Repubblica né in quello Canonico essendo nullo ex tunc;

Premesso, inoltre, che “Regolare la sacra liturgia compete unicamente all'autorità della Chiesa, la quale risiede nella Sede apostolica e, a norma del diritto, nel vescovo. […] Di conseguenza assolutamente nessun altro, anche se sacerdote, osi, di sua iniziativa, aggiungere, togliere o mutare alcunché in materia liturgica” (Sacrosantum Concilium can. 22; cfr. anche CJC can. 838).

Considerato, in particolare, che la celebrazione del Santo Sacrificio della Messa, istituito dal nostro nostro Salvatore nell'ultima cena per “perpetuare nei secoli fino al suo ritorno il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, “il memoriale della sua morte e della sua resurrezione” (Sacrosatum Concilium 47);

E che pertanto, la sua celebrazione è normata dalla leggi generali della Chiesa e, in particolare, per il Novus Ordo dall’Institutio Generalis Missali Romani (Editio Tipica Tertia), dal Diritto Canonico (Libro IV, Parte I, Titolo III) e dalla Istruzione Redemptoris Sacramentum; e per il Vetus Ordo dalle norme del Missale Romanum (Editio Tipica 1962) e dalle norme del Motu Proprio Summorum Pontificum;

Notando, infine, che “poiché deve difendere l'unità della Chiesa universale, il Vescovo è tenuto a promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa e perciò a urgere l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche” (CJC can. 392 § 1) e a lui spetta di vigilare “che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica, soprattutto nel ministero della parola, nella celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, nel culto di Dio e dei Santi” (Ibidem § 2).

Si ricorda, poi, che l’articolo 5 comma 2 dell’Accodo di Villa Madama 1984 prescrive che: “Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica

Per casi di urgente necessità s’intende in via generale per evitare la commissione di un imminente, grave e non altrimenti evitabile crimine;

S’intendono, poi, quei casi contemplati dall’art. 354 del Codice di Procedura Penale che sommariamente sono: 1. è stato commesso un reato e gli agenti di polizia giudiziaria entrano per conservare tracce e cose relative a reato in attesa dell’intervento del pubblico ministero; per compiere i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose; se del caso, per sequestrare il corpo del reato e le cose a questo pertinenti. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.

Dall’art. 39 del Codice Unico di Pubblica Sicurezza: presenza di armi, munizioni e materie esplodenti.

Solo in questi casi la forza pubblica nazionale (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) può entrare senza la previa comunicazione all’autorità ecclesiastica.

L’art 54 del Testo Unico sugli Enti Locali comma 4 prevede che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”.

In questo specifico caso qualsiasi accesso della forza pubblica deve essere dato preventivo avviso all’Ordinario del luogo.

L’art. 405 del Codice penale sanziona: “Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico,è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni”.

L’art. 409 prescrive: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno”.

L’art. 404 del Codice Penale prevede: “Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.

Dispositivo dell'art. 403 Codice penale “Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.

Dispositivo dell'art. 414 Codice penale: “Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione: 1. con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; 2. con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni. 3. Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1. 4.Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.

Nei casi sopra previsti si applicano le aggravanti di cui all’art.112 del Codice Penale.

Suggerimenti Pratici

Al fine di garantire l’ordinato accesso ai luoghi di culto e per la dignità delle stesse sacre celebrazioni, in un contesto che anche a causa dell’incredibile comportamento della CEI, sarà prevedibilmente avverso e ostile:

1. Si organizzi un piccolo gruppo di fedeli laici previamente preparati che regolino l’accesso con dignità e sicurezza.
2. Di questo gruppo faccia parte se possibile un giudice, o un avvocato o un pubblico ufficiale o un giurista o, al limite, una persona adeguatamente preparata in diritto, cui venga rilasciata dal parroco o dal responsabile giuridico del luogo di culto un’opportuna delega.
3. Nel caso di arrivo di membri della forza pubblica, chieda con calma, cortesia, rispetto ma anche con la necessaria risolutezza le ragioni dell’eventuale intervento e il chieda le generalità del mandante dello stesso.
4. Ricordi, del caso, ai membri della forza pubblica quanto prescritto dalla Costituzione, dal diritto concordato e dal codice penale e da quello di procedura penale.
5. Nel caso un deprecabile accesso al luogo di culto durante la celebrazione di un sacro rito:
a. il celebrante e i sacri ministri non prestino alcuna attenzione agli intervenuti e proseguano nella celebrazione senza cedere ad alcuna intimidazione;

b. sia solo il fedele incaricato ad interloquire con gli intervenuti;
c. si abbia buona cura di documentare in ogni modo materiale e tecnico il comportamento degli intervenuti e ogni altro particolare atto all’identificazione degli intervenuti;
d. con calma e buon ordine - anche se formalmente intimati - nessuno dei presenti si allontani dal luogo della celebrazione fino al suo termine.
6. Al termine della celebrazione sia subito redatto un verbale circa i fatti e le circostanze in duplice copia originale;
a. le due copie di detto verbale sia poi firmato dai ministri del culto, dal parroco o responsabile giuridico del luogo di culto e dal maggior numero di testimoni, di cui è possibile subito e/o in breve tempo l ’identificazione tramite documento ufficiale di riconoscimento;

b. una copia originale si conservi e l’altra si alleghi nel momento in cui ci si reca al più prossimo Commissariato di Polizia di Stato e a un Comando dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza per sporgere esposto/querela entro 90 giorni dai fatti accaduti.

In questa ora grave della vita della Santa Madre Chiesa, ogni battezzato è chiamato a difenderne il bene più prezioso: la Santissima Eucarestia. Come il piccolo e grande martire Tarcisio, che questo sommo bene difese con la sua giovane vita, meritando di sentire a lui rivolte le Parole di Gesù: "Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove; ed io preparo per voi un regno”.
Tulino giovani
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gumanita
A quanto pare le profezie accelerano
🥺