Concilio di Vienne - condanna di otto errori degli eretici
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Secondo, che quando l'uomo ha raggiunto un tale grado di perfezione non ha più bisogno né di digiunare, né di pregare, poiché allora i sensi sono soggetti perfettamente allo spirito e alla ragione, cosi che l'uomo può concedere liberamente al corpo quello che gli piace.
Terzo, che quelli che si trovano in questo grado di perfezione e di libertà, non sono so- etti ad alcuna autorità umana né obbligati ad alcun precetto della chiesa, perché - dicono - dov'è lo spirito del Signore, ivi è libertà.
Quarto, che l'uomo può conseguire la beatitudine finale secondo ogni grado di perfezione nella vita presente, come l'otterrà nella vita beata.
Quinto, che ogni natura intellettuale è beata naturalmente in sé stessa; e che l'anima non ha bisogno del lume della gloria, che la elevi a vedere Dio e a goderlo beatamente.
Sesto, che esercitarsi nella virtù è proprio dell'uomo imperfetto, e che l'anima perfetta non ne ha bisogno.
Settimo, che baciare una donna senza inclinazione naturale è peccato mortale; ma che l'atto carnale, se la natura vi inclina non è peccato, specie quando chi lo commette è tentato.
Ottavo, che all'elevazione del Corpo di Cristo i perfetti non devono alzarsi, né mostrare alcuna riverenza, affermando che sarebbe per essi segno di imperfezione, se dalla purezza e dall'altezza della loro contemplazione discendessero tanto da meditare sul mistero o sacramento dell'eucarestia o sulla passione dell'umanità di Cristo.
Dicono, inoltre, fanno e commettono alcune altre cose, sotto falsa apparenza di santità, che offendono gli occhi della divina maestà e contengono un pericolo per le anime.
Ora noi, per dovere dell'ufficio che ci è stato affidato, crediamo necessario estirpare dalla chiesa cattolica questa detestabile setta e gli esecrandi suoi errori che abbiamo denunziato, perché non si propaghino più largamente e non vengano corrotte da essi le anime dei fedeli. Condanniamo per- tanto, con l'approvazione del santo concilio, questa setta con i suoi errori, riprovandoli del tutto e proibendo severamente che in avvenire qualcuno possa ritenerli, approvarli o difenderli.
Quelli poi che intendessero agire diversamente siano colpiti con le pene canoniche.
Inoltre i vescovi e gli inquisitori per l'eresia delle regioni dove si trovano questi Begardi e queste Beghine, esercitino verso di loro diligentemente il loro ufficio, informandosi sulla loro vita, sul loro comportamento e sulle loro concezioni delle verità della fede e dei sacramenti della chiesa. E puniscano debitamente quelli che abbiano riscontrato esser colpevoli, a meno che abiurati spontaneamente i predetti errori, non si siano pentiti e non abbiano offerto la giusta soddisfazione.
Tale decreto ha valore vincolante per gli aderenti alla sacrosanta Chiesa romana