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Ancora parliamo di un papa fuorviato dai suoi collaboratori? No! Nessuno lo ha male informato. È lui che gode a fare il populista. Bergoglio ripete la filastrocca che spesso i nemici della chiesa cantano …Altro
Ancora parliamo di un papa fuorviato dai suoi collaboratori? No! Nessuno lo ha male informato. È lui che gode a fare il populista.
Bergoglio ripete la filastrocca che spesso i nemici della chiesa cantano di gusto. Una filastrocca che fa capire quanto meschino sia il personaggio, perché svende l'istituzione per far l'occhiolino agli amichetti del "bar sport", ovvero: la chiesa lucra sulle cause di nullità e per far soldi complica la vita alla gente.
Da un papa mi aspetto serietà nell'affrontare i problemi, non queste semplificazioni da psdudoeroepopolare, che gioca a fare il piacione. Dovrebbe difendere le ragioni delle norme che fino a ieri hanno governato questo problema. Invece sputa sulla chiesa.
Se ci possono essere stati degli abusi, degli errori, nella gestione dei processi di nullità, denunciali, correggi, impartisci direttive, ma non puoi sbeffeggiare e insultare la chiesa e chi ha voluto delle norme per regolare seriamente il problema, con queste frasi da uomo della strada che parla solo perché ha la lingua, senza capire le complesse ragioni che stanno alla base di certe procedure.
Basta con questo atteggiamento di benevolenza. Bergoglio sa bene quello che dice, e lo dice per scandalizzare, insultare e fare il finto personaggio che sta dalla parte dei poveri.


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“Il papa è stato fuorviato”. Il discorso di Francesco alla Rota Romana sotto la lente di un grande canonista

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(s.m.) Ricevo e pubblico. L’autore della nota, Carlo Fantappiè, è ordinario di diritto canonico all’Università degli Studi di Roma Tre.

Il suo commento prende spunto dal discorso rivolto ieri da papa Francesco ai giudici della Rota Romana, in forte difesa dell’accorciamento dei processi di nullità matrimoniale da lui deciso nel 2015. Dicendo tra l’altro:

“Questa [mia] riforma, soprattutto il processo breve, ha avuto e ha tante resistenze. Io vi confesso: dopo questa promulgazione ho ricevuto lettere, tante, non so quante ma tante. Quasi tutti avvocati che perdevano la clientela. E lì c’è il problema dei soldi. In Spagna si dice: ‘Por la plata baila el mono’: per i soldi balla la scimmietta”.

Ma la critica del professor Fantappiè si appunta soprattutto sul passaggio in cui Francesco chiama in causa anche un suo illustre predecessore del Settecento, papa Benedetto XIV.

Sulla cui legislazione matrimoniale lo stesso Fantappiè ha condotto un’approfondita ricerca nei fondi dell’Archivio Apostolico Vaticano, pubblicata nel volume a più voci: “La doppia conforme nel processo matrimoniale. Problemi e prospettive”, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2004.

A lui la parola.

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BENEDETTO XIV, I PROBLEMI ECONOMICI E LE NULLITÀ MATRIMONIALI

di Carlo Fantappiè


Nel discorso pronunciato il 29 gennaio da papa Francesco agli officiali del Tribunale della Rota Romana per l’inaugurazione dell’anno giudiziario si fa riferimento alle resistenze di avvocati e vicari giudiziali alla riforma del “processo più breve” in materia di nullità matrimoniale, in sostanza dovute, secondo il pontefice, principalmente a problemi venali.

Da ultimo ci si riferisce a Benedetto XIV, papa dal 1740 al 1758, la cui figura viene dipinta da Francesco come quella di “un grande della liturgia, del diritto canonico, del buon senso, anche del senso dell’umorismo”, aggiungendo, però, con evidente dispiacere, che “purtroppo lui ha dovuto fare la doppia sentenza per problemi economici in qualche diocesi”.

Si potrebbe discutere se l’estroso papa Prospero Lambertini fosse un grande liturgista, in quanto è stato uno dei principali sostenitori della preminenza del rito latino rispetto ai riti orientali, causando uno squilibrio perdurato fino al Vaticano II.

È invece fuori discussione che sia stato un uomo di vastissima cultura e un grande canonista, considerato da tutti il miglior giurista della Chiesa dal concilio di Trento al Codice del 1917.

Non sappiamo quale studioso abbia fornito la fonte storica che sta alla base dell’affermazione di papa Francesco. Quello che possiamo dire con sicurezza è che il papa è stato fuorviato. L’introduzione della “doppia sentenza conforme” non fu motivata dal desiderio di lucrare vantaggi finanziari per qualche diocesi o per la Santa Sede, bensì dal desiderio di porre fine a una serie di abusi in materia di concessioni di nullità, riportare la certezza del diritto nel processo matrimoniale e tutelare la dignità sacramentale del matrimonio.

In realtà fu il clamore suscitato da alcuni abusi, gravi e ripetuti, perpetrati in Polonia da qualche vescovo sotto la pressione e forse il ricatto della nobiltà, a fornire al pontefice l’occasione per procedere nel 1741 alla riforma della procedura nelle cause di nullità matrimoniali.

Lo stesso Benedetto XIV riferisce il caso di alcuni uomini (o donne) che dopo aver preso una prima, una seconda e una terza moglie (o marito), a motivo dell’eccessiva precipitosità dei giudici nel dichiarare la nullità del matrimonio, avevano contratto un quarto matrimonio mentre erano ancora vive le precedenti mogli (o mariti). I carteggi della nunziatura di Polonia attestano poi la preoccupazione “per l’universale scandalo” cagionato da una sentenza di nullità pronunciata proprio nel 1741, in quaranta giorni, dal vescovo di Vilnius a favore di un conte che occupava la carica di Gran Tesoriere di Lituania e che era sposato da trent’anni, con diversi figli (di cui uno coniugato), al quale era stato immediatamente concesso di prendere un’altra moglie e di andare a coabitare con lei.

Altre irregolarità, dovute alla mancanza di norme processuali di carattere generale, contribuivano ad aggravare gli abusi dei vescovi. Il ricorso al cosiddetto processo sommario, introdotto da Clemente V (1305-1314), permetteva di contrarre un nuovo vincolo non dopo la pronuncia di tre sentenze conformi sulla medesima causa, ma, molto più semplicemente, dopo la prima sentenza di nullità, purché non fosse presentato appello da una delle due parti. Accadeva talvolta che i coniugi, fin dal momento della stipula degli sponsali, si accordassero per rinunciare all’appello nel caso di processo favorevole alla nullità del matrimonio e addirittura imponessero al trasgressore una penale. Sembra che nel Regno di Polonia gli stessi tribunali ecclesiastici d’appello fossero soliti sanzionare direttamente con una pena pecuniaria chi derogava a tale pessima consuetudine.

Su questo sfondo composto di incertezza del diritto, di abusi di vescovi incapaci o impotenti a resistere al potere aristocratico, di irregolarità praticate dagli stessi fedeli, va inquadrato il varo della costituzione apostolica “Dei miseratione” del 3 novembre 1741. In essa Benedetto XIV, oltre a ribadire il carattere perpetuo e indissolubile del “matrimonii foedus”, introduceva due importanti novità, una delle quali destinata a governare il processo canonico di nullità fino al motu proprio “Mitis iudex Dominus Iesus” del 15 agosto 2015.

La prima novità era la figura di una parte pubblica nel processo, il Difensore del matrimonio, avente lo scopo sia di tutelare il valore del sacramento nella Chiesa contro le frodi e la collusione delle parti, sia di garantire un esame più severo e più rigoroso di tutte le fasi del processo.

La seconda novità, strettamente connessa alla prima, era la regola della necessità assoluta di una pronuncia successiva conforme alla precedente, ai fini della valida dichiarazione di nullità del matrimonio.

Il grande papa, che seppe unire in modo speciale la dimensione di canonista e pastore, affermerà pochi anni dopo, nella costituzione apostolica “Si datam” del 4 marzo 1748, che lo scopo dei giudici deve essere quello di conseguire la verità con ogni sforzo e mezzo, in modo da emettere la sentenza solo dopo aver preso certissima cognizione di tutto ciò che si riferisce all’oggetto della causa (“non sine certissima cognitione omnium, quae ad rem maxime conducunt”).

È merito di Benedetto XIV aver operato, da un lato, una sistemazione organica della dottrina e della giurisprudenza postridentina, e dall’altro avere implementato la legislazione canonica tridentina con tutte quelle precisazioni, eccezioni e innovazioni che le esigenze e le mutate circostanze dei tempi richiedevano per il bene pastorale dei fedeli.

Insomma: un esempio non facilmente imitabile di aver saputo unire “nova et vetera”.