I GIORNI DI PENITENZA DA RISPETTARE UNIVERSALMENTE E DA TUTTI

CODICE DI DIRITTO CANONICO
Can. 1249 - Per legge divina, tutti i fedeli sono tenuti a fare penitenza, ciascuno a proprio modo; ma perché tutti siano tra loro uniti da una comune osservanza della penitenza, vengono stabiliti dei giorni penitenziali in cui i fedeli attendano in modo speciale alla preghiera, facciano opere di pietà e di carità, sacrifichino se stessi compiendo più fedelmente i propri doveri e soprattutto osservando il digiuno e l'astinenza a norma dei canoni che seguono.
Can. 1250 - Sono giorni e tempi di penitenza nella Chiesa universale, tutti i venerdìdell'anno e il tempo di Quaresima.
Can. 1251 - Si osservi l'astinenza dalle carni o da altro cibo, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale, in tutti e singoli i venerdì dell'anno, eccetto che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità; l'astinenza e il digiuno, invece, il mercoledì delle Cenerie il venerdì della Passione e Morte del Signore Nostro Gesù Cristo.
Can. 1252 - Alla legge dell'astinenza sono tenuti coloro che hanno compiuto il 14 anno di età; alla legge del digiuno, invece, tutti i maggiorenni fino al 60 anno iniziato. Tuttavia i pastori d'anime e i genitori si adoperino perché anche coloro che non sono tenuti alla leggedel digiuno e dell'astinenza a motivo della minore età, siano formati al genuino senso della penitenza.
Can. 1253 - La Conferenza Episcopale può determinare ulteriormente l'osservanza deldigiuno e dell'astinenza, come pure sostituirvi, in tutto o in parte, altre forme di penitenza, soprattutto opere di carità ed esercizi di pietà.
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La mancata osservanza di questi precetti costituisce un peccato grave
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