UNA GRAVE NEGAZIONE COMMESSA NEI CONFRONTI DELLA SANTISSIMA EUCARISTIA. IL GRAVE COMPORTAMENTO DEL SACERDOTE CHE HA NEGATO LA COMUNIONE A UNA RAGAZZA CHE, NEL GIORNO DELLA SUA CRESIMA, DESIDERAVA …Altro
UNA GRAVE NEGAZIONE
COMMESSA NEI CONFRONTI
DELLA SANTISSIMA EUCARISTIA.

IL GRAVE COMPORTAMENTO DEL SACERDOTE CHE HA NEGATO LA COMUNIONE A UNA RAGAZZA CHE, NEL GIORNO DELLA SUA CRESIMA, DESIDERAVA RICEVERLA IN GINOCCHIO.
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SECONDO LE NORME DELLA CHIESA, È UN GRAVE PECCATO NEGARE LA COMUNIONE A CHI VUOLE RICEVERLA SULLA LINGUA E IN GINOCCHIO.
A riguardo della gravità di ciò che ha commesso quel Sacerdote rappresentato nel video, in cui è mostrato di aver negato la Comunione ad una ragazza nella Messa della sua Cresima, l’insegnamento della Chiesa è molto chiaro.
Infatti, riguardo a questo argomento, il Codice di Diritto Canonico stabilisce:
Can. 843 – §1. I Ministri Sacri non possono negare i Sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano disposti nel debito modo e non abbiano dal diritto la proibizione di riceverli.
Can. 912 – Ogni battezzato, il quale non ne abbia la proibizione dal diritto, può e deve essere ammesso alla Sacra Comunione.
Quanto stabilito dal Diritto viene poi ripreso da alcuni documenti più strettamente liturgici, come a esempio l’Istruzione “Redemptionis Sacramentum”, della “Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti”, la quale, evidenziando «alcune cose che si devono osservare ed evitare, circa la Santissima Eucaristia», sottolinea anche l’aspetto morale:
[90.] «I fedeli si comunicano in ginocchio o in piedi, come stabilito dalla Conferenza dei Vescovi», e confermato da parte della Sede Apostolica.
«Quando però si comunicano stando in piedi, si raccomanda che, prima di ricevere il Sacramento, facciano la debita riverenza, da stabilito dalle stesse norme».
[91.] Nella distribuzione della Santa Comunione è da ricordare che «i Ministri Sacri NON POSSONO NEGARE I SACRAMENTI a coloro che li chiedano opportunamente, siano disposti nel debito modo e non abbiano dal diritto la proibizione di riceverli».
Pertanto, OGNI CATTOLICO BATTEZZATO, che non sia impedito dal Diritto, DEVE ESSERE AMMESSO ALLA SACRA COMUNIONE.
NON E’ LECITO, quindi, NEGARE A UN FEDELE LA SANTA COMUNIONE, per la semplice ragione, a esempio, che egli vuole ricevere la Santa Eucaristia in ginocchio oppure in piedi.
La norma, che è moralmente obbligante per il Sacerdote, dice chiaramente che “NON E’ LECITO NEGARE A UN FEDELE LA SANTA COMUNIONE, PER LA SEMPLICE RAGIONE, A ESEMPIO, CHE EGLI VUOLE RICEVERE L’EUCARISTIA IN GINOCCHIO OPPURE IN PIEDI”.
Tutto ciò che la Chiesa definisce “NON LECITO”, comporta – nel caso di una trasgressione – una “colpa morale”, cioè “UN PECCATO”.
Riguardo alla GRAVITA’ di quel NON E’ LECITO, e che – non essendo “lecito” – è appunto un “PECCATO” (il negare la Comunione a chi la vuole ricevere in ginocchio), si può desumere anche dalle circostanze aggravanti:
-1) la negazione della Comunione a chi ha il diritto di riceverLa, trattandosi di “materia grave”, è già UN PECCATO GRAVE in sé – di OMISSIONE - da parte del Sacerdote; che, nella circostanza mostrata dal video, ha MOLTE ALTRE AGGRAVANTI:
-2) la ragazza aveva appena ricevuto la Cresima (non era una Messa comune ed era una circostanza di Grazia unica e irripetibile);
-3) la ragazza si era presentata per ultima (a scanso di pretesti per il Covid contagioso a chi poteva seguire dopo di lei);
-4) la ragazza è rimasta a lungo in attesa di ricevere la Comunione dopo due negazioni e richiami patìti (segno della sua volontà irremovibile di riceverLa solo in quel modo);
-5) la ragazza ha subìto una grave umiliazione di fronte alle sue compagne di Cresima (che, unica, non ha potuto fare la Comunione);
-6) la ragazza ha subìto una ancor più grave umiliazione pubblica di fronte a tutta l’assemblea presente in chiesa;
-7) la ragazza può aver patìto anche una vera “diffamazione” pubblica nel giorno più importante e solenne della sua età e della sua vita cristiana, potendo – il rifiuto del Sacerdote – far nascere a qualcuno dell’assemblea ecclesiale il sospetto che la ragazza non potesse ricevere la Comunione per qualche “colpa morale” nascosta (cioè che fosse in “uno stato di peccato”, che però non è lecito far conoscere in pubblico, se nessuno ne è a conoscenza);
-8) la ragazza è una adolescente, che per lo scoramento e l’umiliazione patìta, ne ha soggettivamente patìto “scandalo”, che può essere causa e origine di una possibile crisi e allontanamento dalla Fede, come avviene più facilmente in quella età, a causa dell’esperienza negativa avuta da quel Sacerdote;
-9) il Sacerdote ha dimostrato inoltre l’assenza di ogni compassione e di una grave mancanza di carità verso la ragazza, con l’ideologica e illecita volontà di pretendere di dare la Comunione solo sulla mano e in piedi;
-10) il Sacerdote ha dato così un “grave scandalo” con il suo comportamento, sia alla ragazza individualmente che a tutta l’assemblea che ha assistito all’episodio, senza averne una resipiscenza, e senza rimediare al suo gesto “gravemente illecito” (non essendo tornato indietro nella sua decisione);
-11) da notare anche la trasgressione da parte del Sacerdote della norma che disciplina la Comunione sulla mano: si vedono delle ragazze che “prendevano” la Comunione quasi “al volo”, con la mano destra direttamente dalla mano del Sacerdote, invece che prendere l’Ostia dopo la deposizione avvenuta sul palmo della mano sinistra, come dispone la norma;
-12) da notare pure che la ragazza privata della Comunione era l’unica che indossava una decorosa gonna, come meglio si addice a una donna, mentre tutte le altre ragazze erano in pantaloni: riguardo all’uso dei pantaloni o della gonna, non vi è naturalmente niente di immorale portare i pantaloni da parte delle donne (eccetto che siano indecorosi, o troppo aderenti, per evidenziare sensualmente le proprie forme); tuttavia la gonna si addice maggiormente alla donna, per la sua particolare natura fisica, ed è perciò meglio indice di modestia, come la ragazza privata della Comunione ha voluto testimoniare anche nel suo abbigliamento.
IL VOLTO che appare DELLA RAGAZZA, la quale alla fine viene allontanata dall’Altare da altri, esprime tutta la sua sconfinata tristezza e dolore, per ciò che aveva patìto ingiustamente e per essere stata privata dell’incontro sacramentale con Gesù Eucaristico.
Il suo, è stato un atto di vero martirio, nella testimonianza data del rispetto dovuto a Gesù Eucaristia.
Gesù l’avrà certamente ricolmata di Benedizioni, per consolare la sua sofferenza!
Se quanto sopra esposto possa apparire “un giudizio eccessivo” riguardo al comportamento del Sacerdote, non dimentichiamo che questi sono i giudizi con cui Dio Giudica i comportamenti di ciascuno, anche dei sacerdoti, Lui che di ogni “parola inutile” renderà conto nel giorno del Giudizio (Mt.12,36) e sarà considerato “minimo” del Regno dei Cieli chi avrà trasgredito anche uno solo dei precetti, anche minimi, così come sono stati stabiliti da Gesù, nonché dalla Chiesa a Nome di Gesù (Mt.5,19), al punto che non uscirà di là (dal Purgatorio, se si salva), finché non avrà pagato fino all’ultimo spicciolo (Mt.5,26).
Naturalmente la “piena avvertenza” e il “deliberato consenso”, anche del sacerdote, lo può giudicare solo Iddio, ma oggettivamente la GRAVITA’ e le CIRCOSTANZE AGGRAVANTI di “quel” peccato di negare la Comunione in quella circostanza così solenne, specie a una adolescente, sono quelle sopra citate.
Possa l’episodio esposto e le riflessioni morali sopra evidenziate, essere “monito” di qualche Sacerdote che si comporti allo stesso modo.
Prof. GIORGIO NICOLINI.
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(Da “TeleMaria n. 598” - LA GRAVE NEGAZIONE DELLA COMUNIONE A UNA RAGAZZA CHE LA VOLEVA RICEVERE IN GINOCCHIO, NEL GIORNO DELLA SUA CRESIMA.
wim.tv
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San Michele Arcangelo
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