VERIFICA SULLE APPARIZIONI MARIANE: COME FUNZIONA? Criteri per il discernimento (prima parte)

PRIMA PARTE
E' passato ormai del tempo da quando ho fatto la promessa agli amici e fratelli di gloria.tv di una presentazione della procedura e del funzionamento della verifica ecclesiale su apparizioni e rivelazioni private.

Nello spazio di due articoli, dunque, intendo offrire un semplice e abbordabile strumento a tutti coloro che desiderano un po di chiarezza in questo ambito così spinoso o ancor di più che si trovano a dover utilizzare tali contenuti perchè coinvolti, in un modo o nell'altro, in casi concreti di apparizioni e messaggi, mariani e non.

Invito alla pazienza perchè si tratta di informazioni un pò tecniche ma ho cercato di essere alquanto rapido e snello per dare a tutti la possibilità di accostarsi a nozioni ed informazioni che penso siano di grande utilità a coloro che sono interessati alle apparizioni e ai messaggi mariani dei nostri giorni.


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Sarà utile (anzi direi necessario), parlando di apparizioni mariane, considerare brevemente le norme generali, i criteri di discernimento, i gradi di approvazione e/o autorizzazione di una rivelazione privata per poter fare un po’ di chiarezza in un ambito dove spesso si ingenera una grossolana confusione.

Si richiederà, a tal fine, un’analisi e una spiegazione sommaria della procedura di discernimento della Chiesa con qualche opportuna puntualizzazione.

1. I TRE GIUDIZI: "CONSTAT, NON CONSTAT, CONSTAT DE NON SUPERNATURALITATE"
Cominciamo col dire che esistono tre possibili giudizi alla fine di un’indagine ecclesiastica su presunti fatti soprannaturali:
- constat de supernaturalitate, con cui si afferma l’origine soprannaturale degli eventi;
- non constat de supernaturalitate, con cui si esprime l’insufficienza dei dati e degli elementi a disposizione per affermare o negare il carattere soprannaturale di una presunta rivelazione privata;
- constat de non supernaturalitate, con cui si nega il carattere soprannaturale dei fatti presi in esame.

La seconda formula è quella più utilizzata perché con essa, in effetti, si archivia o si sospende il giudizio definitivo. È una formula prudenziale con la quale né si approva né si condanna un’apparizione e la Chiesa si dichiara aperta verso futuri sviluppi e indagini che siano in grado di determinare più sicuramente una posizione permissiva (constat) o negativa (non constat) sui fatti in esame.

2. UN DOCUEMENTO CHIARIFICATORIO DELLA CDF
Il 25 febbraio 1978, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha elaborato ed emanato un documento, approvato dal papa Paolo VI, dal titolo: Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni, che riprende, sintetizza e aggiorna la prassi tradizionale della Chiesa in questo ambito che risale, nei sui criteri e direttive fondamentali, al De revelationibus (1) del card. Prospero Lambertini (futuro Benedetto XIV: † 1758), su cui la Chiesa ha fatto riferimento per lungo tempo.

Soprattutto tenendo presente il vuoto legislativo all’interno del Codice di Diritto Canonico in materia di apparizioni e rivelazioni private, il documento offre un riferimento importante, anzi direi indispensabile, ai vescovi chiamati ad un importante e quanto mai delicato lavoro di discernimento per evitare e scongiurare pericoli per la Fede e fanatismi ma anche per non cadere nelle colpa di “spegnere lo Spirito e disprezzare le profezie” (cf 1Ts 5,19-20):

« Secondo queste norme nella procedura di verifica oggi si pretende:
1) informazione accurata dei fatti tramite l’osservazione e la raccolta di testimonianze degne di fede;
2) esame del messaggio sotteso all’evento soprannaturale, che non deve essere in contrasto con la fede cristiana;
3) diagnosi medico-psicologica per appurare la salute e la normalità del veggente, anche per scartare possibilità di fenomeni allucinatori;
4) grado di istruzione del veggente, la sua conoscenza della dottrina e la sua vita spirituale e sacramentale, grado di comunione ecclesiale;
5) frutti spirituali, quali ritorno alla fede dei lontani, moralità ed ecclesialità dell’esistenza, cooperazione all’evangelizzazione del mondo, delle culture e dei costumi;
6) eventuali guarigioni miracolose che si ricevono a ragione dell’asserita apparizione, o meglio per intercessione della Madre di Cristo o di qualche santo. Guarigioni che devono essere immediate e stabili e che risultano inspiegabili dal punto di vista della scienza e della medicina;
7) necessario rigoroso giudizio della Chiesa che ha il grave dovere dottrinale e pastorale di accertare, autenticare e promulgare l’autenticità o la non autenticità dei fatti asseriti » (2).

A seguire alcuni estratti importanti del documento della CDF circa la procedura da seguire:

« Quando l’Autorità ecclesiastica venga informata di qualche presunta apparizione o rivelazione, sarà suo compito:
a) in primo luogo, giudicare del fatto secondo criteri positivi e negativi;
b) in seguito, se questo esame giunge ad una conclusione favorevole, permettere alcune manifestazioni pubbliche di culto o di devozione, proseguendo nel vigilare su di esse con grande prudenza [ciò equivale alla formula: pro nunc nihil obstare];
c) infine, alla luce del tempo trascorso e dell’esperienza, con speciale riguardo alla fecondità dei frutti spirituali generati dalla nuova devozione, esprimere un giudizio de veritate et supernaturalitate, se il caso lo richiede » (3).

Lo stesso Documento offre poi un elenco dei principali criteri positivi/negativi di cui si deve tenere conto per il discernimento da fare:

« A) Criteri positivi:
a) Certezza morale, o almeno grande probabilità dell’esistenza del fatto, acquisita per mezzo di una seria indagine;
b) Circostanze particolari relative all’esistenza e alla natura del fatto, vale a dire:
qualità personali del soggetto o dei soggetti (in particolare, l’equilibrio psichico, l’onestà e la rettitudine della vita morale, la sincerità e la docilità abituale verso l’autorità ecclesiastica, l’attitudine a riprendere un regime normale di vita di fede, ecc.);
per quanto riguarda la rivelazione, dottrina teologica e spirituale vera ed esente da errore;
sana devozione e frutti spirituali abbondanti e costanti
(per esempio, spirito di preghiera, conversioni, testimonianze di carità, ecc.).

B) Criteri negativi:
a) Errore manifesto circa il fatto;
b) Errori dottrinali attribuiti a Dio stesso, o alla Beata Vergine Maria, o a qualche santo nelle loro manifestazioni, tenuto conto tuttavia della possibilità che il soggetto abbia aggiunto – anche inconsciamente –, ad un’autentica rivelazione soprannaturale, elementi puramente umani oppure qualche errore d’ordine naturale (cfr Sant’Ignazio, Esercizi, n. 336);
c) Una ricerca evidente di lucro collegata strettamente al fatto;
d) Atti gravemente immorali compiuti nel momento o in occasione del fatto dal soggetto o dai suoi seguaci;
e) Malattie psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che con certezza abbiano esercitato una influenza sul presunto fatto soprannaturale, oppure psicosi, isteria collettiva o altri elementi del genere ».

Tra i criteri positivi va sicuramente aggiunto l’accertamento dell’avverarsi delle profezie attribuite a Gesù, alla Vergine, ai santi che si manifestano, elemento anche questo molto importante per distinguere le vere dalle false apparizioni/rivelazioni private.

Note:
1) P. Lambertini, Opus de servorum Dei beatificatione, et de beatorum canonizatione, edizioni 1734-1738; 1743; 1839, liber 53: De revelationibus. Vi si trova la prassi, come accennato, che la Chiesa ha sempre seguito e che mai ha sostanzialmente cambiato quanto ai princìpi di fondo che regolano il discernimento in materia di rivelazioni private e che quindi restano sempre validi e sottendono ad ogni revisione della prassi canonica circa la verifica della Chiesa nell’ambito delle rivelazioni private.
2) S. Perrella - G. M. Roggio, Apparizioni e mariofanie. Teologia, storia, verifica ecclesiale, San Paolo, Torino 2012, pp. 82-83.
3) Congregazione per la Dottrina della Fede, Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni, 25 febbraio 1978, in www.vatican.va.