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È impossibile “annullare” un matrimonio tra due sposi cattolici. Di Francesco von Mannstein.

Anche se questo si legge spesso, per il matrimonio cattolico non è previsto che possa essere "annullato" può, invece, essere "dichiarato nullo".

Parrebbe una distinzione di lana caprina, ma non lo è.

La dichiarazione di nullità opera "ex tunc" (in modo retroattivo), per cui il vincolo non è mai esistito perciò "quod nullum est nullum producit effectum" (ciò che è nullo non produce nessun effetto) anche da un punto di vista patrimoniale.

Caso diverso è quello dell'annullamento del vincolo matrimoniale.

Qui si tratta di un vero e proprio "divorzio" in quanto opera "ex nunc" (partendo dalla situazione presente) sciogliendo un vincolo valido ed efficace, con tutte le conseguenze giuridiche e patrimoniali che la cosa comporta.

Il diritto canonico lo prevede esclusivamente per il "privilegio paolino" e per il "privilegio petrino".

Il privilegio paolino permette lo scioglimento di un vincolo matrimoniale in favore della fede (in favorem fidei) quando uno dei coniugi, sposatisi senza essere battezzato, riceva successivamente il battesimo e l'altro coniuge si rifiuti di continuare la convivenza o non voglia coabitare pacificamente senza offesa a Dio. In tal caso la parte battezzata acquista il diritto di contrarre un nuovo matrimonio.

Il privilegio petrino permette di sciogliere un matrimonio tra un non battezzato e un battezzato in una confessione acattolica, anche se è stato consumato.
Tre requisiti da accertare con un’apposita istruttoria che precede l’emissione del provvedimento pontificio di dispensa:

1. Uno dei due coniugi si converte alla fede cattolica
2. È accertata l’impossibilità di ricostituire la comunione di vita coniugale. Sussiste dunque una giusta causa.
3. A seguito della dispensa il coniuge convertito acquista lo stato libero e può passare a nuove nozze.

Se vi è un dubbio sulla sussistenza di uno dei requisiti, il privilegio prevale sul dubbio e rende possibile la celebrazione di nuove nozze.
Si deroga all’indissolubilità naturale del matrimonio per favorire la salvezza delle anime e la fede.

Avevo un amico sacerdote, scomparso in giovane età, che era molto attento a queste cose e, nelle rarissime volte in cui partecipava come officiante ad un rito matrimoniale, se era a sua conoscenza che uno dei nubendi non era credente lo specificava sempre nell'omelia in quanto "non voleva essere complice di un farsa".
Francesco I
@Joshua.
Cercherò di spiegarglielo in altri termini: Ciò che determina la validità e l'efficacia di un contratto (per il diritto canonico il matrimonio è un contratto) è la volontà delle parti di sottoscriverlo, ergo, se manca questo requisito essenziale anche per uno solo dei nubendi, questo contratto è nullo ex tunc, questo significa che non è mai esistito, non essendo mai esistito ad esso …Altro
@Joshua.
Cercherò di spiegarglielo in altri termini: Ciò che determina la validità e l'efficacia di un contratto (per il diritto canonico il matrimonio è un contratto) è la volontà delle parti di sottoscriverlo, ergo, se manca questo requisito essenziale anche per uno solo dei nubendi, questo contratto è nullo ex tunc, questo significa che non è mai esistito, non essendo mai esistito ad esso non possono applicarsi le parole, da lei citate di Nostro Signore, che si riferiva, invece, ad un vincolo esistente.
Joshua.
E come la mettiamo con le parole di Gesù? Lui ammette un'eccezione, nel caso di un adulterio prolungato, di relazioni affettive fuori dal matrimonio (concubinato).
Vg. MT. cap.19 v.9
"Perciò io vi dico: Chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di concubinato, e ne sposa un'altra commette adulterio".
Quanto poi al mandato di sciogliere e legare su questa terra, Gesù lo conferisce a Pietro …Altro
E come la mettiamo con le parole di Gesù? Lui ammette un'eccezione, nel caso di un adulterio prolungato, di relazioni affettive fuori dal matrimonio (concubinato).
Vg. MT. cap.19 v.9
"Perciò io vi dico: Chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di concubinato, e ne sposa un'altra commette adulterio".
Quanto poi al mandato di sciogliere e legare su questa terra, Gesù lo conferisce a Pietro proprio dopo aver dato a Lui il compito di edificare la Chiesa. Gesù disse infatti: "Io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. " (Mt 16,18-20)
E cosa può sciogliere o legare su questa terra Pietro e la sua Chiesa, poiché quando Gesù diede questo comando, Egli non era giunto al termine della sua passione e morte e risurrezione, con la quale istituì il sacramento della Confessione? Perciò il mandato di sciogliere o legare è da riferirsi agli ordini sacri come matrimonio e sacerdozio. La Chiesa dichiara la nullità del matrimonio, perché non può annullarlo, in quanto esistito. Ma nella dichiarazione di nullità è dichiarato che il matrimonio non è stato celebrato validamente. Uno dei motivi è la negazione della prole. È chiaro che poi si vanno ad esaminare se vi erano motivi che hanno impedito di contrarre validamente il matrimonio. Motivi molto gravi, come quelli descritti nell'articolo e che hanno molto probabilmente generato la crisi del matrimonio stesso. Il caso del concubinato è uno dei gravi motivi addotti dal Signore stesso, ma non mi pare venga preso molto in considerazione in sede ecclesiastica, ma qui dipenderà da diocesi e diocesi.